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La cessione dei crediti inesigibili è
essenzialmente un'opportunità di natura fiscale, orientata a
risolvere i problemi connessi ai crediti che non verranno mai
recuperati, ma che di fatto aumentano la base fiscalmente imponibile
ai fini IRPEG: la perdita su crediti è infatti deducibile
fiscalmente solo nei casi previsti dall'art. 66 del Testo Unico,
dove la stessa risulti da elementi certi e precisi e in ogni caso se
il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e
parzialmente il concordato preventivo).
In assenza di elementi certi e precisi l'Amministrazione
Finanziaria consente di svalutare ogni anno i crediti commerciali
nella misura massima dello 0,5% del valore nominale o di
acquisizione crediti; l'importo cumulativo delle svalutazioni in
essere (ex-fondo) non può in ogni caso superare il 5% del valore dei
crediti stessi.
Esiste evidentemente una divergenza di fondo tra le norme
civilistiche, che inducono l'Amministratore (e i revisori contabili
esterni) a valutare i crediti commerciali in base al valore di
presumibile realizzo, e quelle fiscali, che limitano tale facoltà.
Una svalutazione dei crediti eccedenti lo 0,5% comporta una ripresa
in aumento dell'imponibile IRPEG (oltre non rilevare il calcolo
dell'IRAP), con il risultato che una massa di crediti probabilmente
non più recuperabile, aumenta il carico fiscale della società,
abbattendone il risultato di esercizio. |